Il pagamento del “Verbale” di violazione, può essere effettuato mediante il servizio “PagoPA”.
Per un eventuale ricorso è necessario attendere la notifica del Verbale.
Per usufruire della riduzione del 30% sull’importo della sanzione occorre effettuare il pagamento entro 5 giorni dalla data della contestazione o della notificazione a mezzo raccomandata A.G. al quale bisogna aggiungere le spese di notifica dell’atto.
Dal 6° al 60° giorno il pagamento dovrà essere effettuato per intero e dovrà ricomprendere anche le spese di notifica.
ATTENZIONE:
- Il pagamento delle spese di notifica del verbale di violazione al C.d.S. deve sempre essere effettuato per intero in quanto su tale spesa non si applica la riduzione del 30%;
- Verificare sempre, prima di effettuare il pagamento, che il verbale si riferisca al proprio veicolo, controllando che la targa e la marca corrispondano. Si eviterà in tal modo di versare somme dovute da altri.
Qualora la violazione preveda la decurtazione di punti dalla patente, occorre effettuare l’identificazione del soggetto che ha commesso la violazione, attraverso la compilazione, nel termine di 60 giorni dalla notificazione dell’atto, di una dichiarazione a cui dovrà essere allegata copia della patente di guida del trasgressore.
La mancata o tardiva compilazione della dichiarazione comporterà la notificazione a carico del proprietario del veicolo di un’ulteriore gravosa sanzione amministrativa pecuniaria.
PAGAMENTO IN MISURA INFERIORE AL DOVUTO
Il pagamento di somme di importo inferiore a quello riportato sul verbale o effettuato oltre i termini di legge non estingue l'illecito.
Nel caso fosse stato versato un importo inferiore a quello riportato sul verbale o sia stato effettuato il pagamento oltre i termini di legge, è consentita l’integrazione (prima dall'avvio della procedura di riscossione esecutiva) della somma mancante il cui corretto importo, da versare a saldo, deve essere richiesto rivolgendosi al Comando Polizia Municipale – Ufficio Verbali.
Diversamente, la somma versata sarà trattenuta a titolo di acconto fino all’iscrizione a ruolo e si procederà al recupero dell’importo mancante mediante la procedura esecutiva prevista dagli art. 203/3 C. e 206 del C.d.S., con le maggiorazioni previste dall’art. 27 della Legge 689/81.