Con Legge Regionale n.20 del 09/12/2013, pubblicata sul B.U.R.C. n.70 del 09/12/2013, sono state approvate le “misure straordinarie per la prevenzione e la lotta al fenomeno dell’abbandono e dei roghi di rifiuti“. Con questa norma il Legislatore regionale ha inteso riferirsi al trattamento illegale dei rifiuti urbani e speciali effettuato mediante combustione su aree pubbliche e private.
L’Art. 3 della Legge Regionale n.20 del 2013 stabilisce che:
Fermo restando quanto previsto dall’articolo 192 del decreto legislativo 152/2006 in materia di divieto di abbandono e di bonifica di siti contaminati e relative sanzioni previste negli articoli 255, 256 e 257 del medesimo decreto legislativo è istituito, presso ciascun comune della Regione Campania, il registro delle aree interessate da abbandono e rogo di rifiuti.
I comuni provvedono, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ad individuare ed accertare, tramite apposito registro, le aree pubbliche e private interessate dall’abbandono e rogo di rifiuti nell’ultimo quinquennio, avvalendosi tra l’altro dei rilievi effettuati e messi a disposizione dagli organismi amministrativi e di controllo competenti anche a seguito di segnalazioni di singoli cittadini ed associazioni.
Il registro è aggiornato con cadenza semestrale entro il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni anno.
L’elenco delle aree individuate è pubblicato per trenta giorni nell’albo pretorio comunale per eventuali osservazioni che sono presentate entro trenta giorni dalla data di pubblicazione.
Decorso il termine indicato nel comma 4 i comuni, nei trenta giorni successivi, esaminate le osservazioni, approvano gli elenchi definitivi e le relative perimetrazioni.
Le aree urbane, rurali e agricole, pubbliche e private, comprese nel registro, non sono destinate ad attività produttiva, edilizia, turistica, agricola, commerciale, fino a quando non è dimostrata, con idonee attestazioni analitiche rilasciate da laboratori accreditati, l’assenza di fattori di pericolo per la salute e l’ambiente.
Le attestazioni di cui al comma 6 sono sottoposte ai controlli e alle verifiche delle Aziende sanitarie locali (ASL) e dell’Agenzia regionale per la protezione ambientale della Campania (ARPAC), senza ulteriori oneri a carico del soggetto obbligato.
In caso di assenza accertata di pericolo per la salute e l’ambiente, il comune procede, in occasione del primo aggiornamento utile, alla cancellazione dell’area dal registro, fermo restando eventuali provvedimenti adottati dall’Autorità giudiziaria.
Il registro e i successivi aggiornamenti sono pubblicati sul sito web istituzionale del comune.
In caso di mancata istituzione e aggiornamento del registro da parte del comune nei termini e nelle modalità indicate, previa formale diffida ad adempiere da parte della Regione e fermo restando le responsabilità previste dalla legislazione vigente, provvede il Sindaco, responsabile in qualità di autorità sanitaria locale.
Pagina aggiornata il 27/03/2025