Descrizione
Città di Casoria
Città Metropolitana di Napoli
VII SETTORE
ORDINE DI SERVIZIO N. 1/2025 del 14.05.2025
OGGETTO: Applicazione della Legge 105/2024 ("Salva Casa") – Cambi di destinazione d’uso orizzontali e verticali. Indicazioni ed istruzioni operative.
PREMESSO CHE:
- È stato emanato il D.L. 69/2024, convertito dalla nella L. 105/2024, recante “Disposizioni urgenti in materia di semplificazione edilizia e urbanistica”; Sono state pubblicate le linee di indirizzo e criteri interpretativi sull’attuazione del decreto-legge 29 maggio 2024, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2024, n. 105 (DL Salva Casa) emanate dal MIT;
- E’ stata pubblicata la nota ANCE sul decreto Salva Casa e la legge 105/2024 di conversione del D.L. 69/2024;
RICHIAMATE
- le disposizioni contenute nell’art. 23-ter del D.P.R. 380/2001 “Mutamento d'uso urbanisticamente rilevante” così come modificato dalla Legge 105/2024;
- l’art. 26 delle NTA del PUC del Comune di Casoria, approvato anteriormente alla entrata in vigore del “Salva Casa” che disciplina i mutamenti di destinazione d’uso;
RAVVISATA la necessità di dare attuazione uniforme e legittima alle nuove disposizioni in materia edilizia alla luce delle vigenti modifiche normative sopravvenute;
DISPONE:
DI PRENDERE atto di tutto quanto riportato in premessa che qui si intende integralmente trascritto;
CHE a decorrere dalla data del presente ordine di servizio, è autorizzata l’applicazione della Legge 105/2024 in materia di cambio di destinazione d’uso, sia di tipo orizzontale (singola unità immobiliare che intero immobile) che verticale (solo singola unità immobiliare), nei limiti previsti dal novellato art. 23-ter del D.P.R. 380/2001 e nel rispetto delle indicazioni riportate nelle corrispondenti linee guida del MIT e della Regione Campania come segue:
- Per il mutamento di destinazione d'uso di singole unità immobiliari, all'interno della stessa categoria funzionale, si fa riferimento all'articolo 23 ter, co. 1 quinquies, e quindi: - in caso di mutamento senza opere, o con opere di edilizia libera, occorre la SCIA di cui all'art.19 della l. n. 241/1990;- in caso di mutamento con opere, occorre il titolo richiesto per l'esecuzione delle opere necessarie al cambio d'uso, fermo restando che, per le opere riconducibili all'articolo 6 bis, si procede con SCIA, anziché con CILA.
- Per il mutamento di destinazione d'uso di singole unità immobiliari, tra le diverse categorie funzionali di cui all'articolo 23 ter, co. 1, lettere a), a-bis), b) e c) del TUE, si fa riferimento al comma 1 quinquies del medesimo articolo, salvo quanto previsto dal comma 5 dell'articolo 2 della l. r.n. 19/2001 per il mutamento, senza opere, nell'ambito di categorie compatibili alle singole zone territoriali omogenee, che è liberamente attuabile.
- Per il mutamento di destinazione d'uso di un intero immobile, all'interno della stessa categoria funzionale, si fa riferimento all'articolo 2, co. 6, della l. r. n. 13/2022 (SCIA alternativa a permesso di costruire), salve le ipotesi di cui all'articolo 2, commi 6, 7 e 8 della l. r. n. 19/2001, subordinate a permesso di costruire.
- Per il mutamento di destinazione d'uso di un intero immobile, tra le diverse categorie funzionali (fattispecie non disciplinata dal TUE), si applica integralmente la disciplina regionale e, quindi, l'articolo 2, co. 6, della l. r. n. 13/2022, fatte salve le ipotesi di cui ai commi 5, 6, 7 e 8 dell'articolo 2 della l. r. n. 19/2001.
- Per il mutamento, con o senza opere, anche tra diverse categorie funzionali, che non genera incremento del fabbisogno degli standard urbanistici, si fa riferimento al comma 4 dell'articolo 2 della l. r. n. 13/2022. Questo tipo di mutamento è liberamente attuabile, in quanto urbanisticamente non rilevante in Campania (come confermato anche dall'articolo 27 della l. r. n. 31/2021)
DI STABILIRE che gli interventi di cui al presente ordine di servizio sono a titolo oneroso;
DI FISSARE che tale possibilità, stante i contenuti normativi previsti nelle vigenti NTA, è limitata alle unità immobiliari ubicate nelle seguenti zone: “Zona A (centro storico)”, “Zona BR1”, “Zona BR2”, “Zona BP1” e “Zona BP2.r”;
PRENDERE ATTO CHE la deroga di cui all’art. 26 delle vigenti NTA è ammessa solo in virtù della prevalenza della norma statale di rango superiore, ferma restando la necessità di coerenza con le altre norme urbanistiche e igienico-sanitarie vigenti, e in assenza di vincoli ostativi di natura ambientale, paesaggistica o culturale eventualmente ostative;
Ai dipendenti del VII Settore, sia essi istruttori che funzionari, di attenersi, per le pratiche presentate facenti riferimento all’articolo 23-ter del DPR 380/01 e s.m.i., al rispetto scrupoloso di quanto previsto dalla Legge 105/2024, verificando la corrispondenza della destinazione attuale e proposta, con particolare attenzione alla conformità urbanistica vigente.
Si invita gli operatori ed i professionisti a prendere atto delle emanate linee guida Ministeriali e Regionali in materia nonché della approvata modulistica standardizzata così come dalla Delibera di Giunta Regionale n.252 del 06.05.2025 che tiene conto dell’accordo tra il Governo, le Regioni e gli Enti locali.
Il presente ordine ha carattere temporaneo e transitorio fino a revoca, in attesa di eventuali aggiornamenti degli strumenti urbanistici comunali e del regolamento edilizio nel rispetto delle modifiche introdotte dalla Legge 105/2024.
Il Dirigente del VII Settore
Pianificazione e controllo del Territorio (SUE-SUAP)
Ing. Domenico RAIMO