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Turismo Casoria è il sito del turismo di Casoria. Troverai tutte le informazioni sui luoghi e le attrazioni da visitare per scoprire al meglio la città, potrai seguire il virtual tour, muovendoti su una cartina della città, dotata di immagini in legenda per i siti di interesse storico da raggiungere.

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L’art. 12 del Decreto Legge 12 Settembre 2014, n. 132, convertito in Legge 10 Novembre 2014, n. 162, prevede, a decorrere dall’11/12/2014, la possibilità per i coniugi di comparire direttamente dinanzi all’Ufficiale dello Stato Civile del Comune per concludere un accordo di separazione, di divorzio o di modifica delle precedenti condizioni di separazione o di divorzio. L'assistenza di un avvocato è facoltativa. Al fine di promuovere una maggiore riflessione sulle decisioni in questione, è stato previsto un doppio passaggio dinanzi all'Ufficiale di Stato Civile a distanza di non meno di 30 giorni.
 
 
 Modalità di richiesta
I coniugi che intendono procedere alla separazione personale consensuale, allo scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio e modifica delle condizioni di separazione o di divorzio, dinanzi all'Ufficiale di Stato Civile devono presentarsi, previo appuntamento (da prendere  telefonando a: 081.705.32.87 – 081.705.32.84;
 
Competente a ricevere l’accordo è il Comune di:
 

    iscrizione dell’atto di matrimonio (e cioè il Comune dove è stato celebrato il matrimonio);

oppure

    trascrizione dell’atto di matrimonio celebrato con rito concordatario/religioso o celebrato all’estero;

oppure

    residenza di uno dei coniugi.

 
Requisiti del richiedente
I coniugi possono concludere l'accordo dinanzi all'Ufficiale di Stato Civile solo quando NON vi siano:

    figli minori
    Figli maggiorenni portatori di handicap grave
    Figli maggiorenni economicamente non autosufficienti;

Saranno considerati unicamente i figli comuni dei coniugi richiedenti.
 
Inoltre

    l'accordo non può contenere patti di trasferimento patrimoniale, ma può contenere un obbligo di pagamento di una somma di denaro a titolo di assegno periodico sia in caso di separazione consensuale sia in caso di divorzio.

 
In seguito all'entrata in vigore della legge 6 maggio 2015 n. 55, dal 26 maggio 2015, i termini di separazione per pervenire al divorzio saranno ridotti a sei mesi (6 mesi) nel caso di separazione consensuale, a dodici mesi (12 mesi) nel caso di separazione giudiziale.
 
 
Modifiche delle condizioni di separazione o divorzio
 
I coniugi, sempre a condizione che non vi siano figli minori o figli maggiorenni portatori di handicap grave o economicamente non autosufficienti, possono dichiarare congiuntamente innanzi all'Ufficiale di Stato Civile di voler modificare le condizioni di separazione o di divorzio già stabilite limitatamente a:
- attribuzione assegno periodico
- la sua revoca
- la sua revisione quantitativa.
 
 Iter procedura

    Compilare “richiesta congiunta di  SEPARAZIONE PERSONALE davanti all'Ufficiale dello Stato civile” comprensiva delle dichiarazioni previste (vedi moduli nella sezione "Documenti e Modulistica") allegandoci fotocopia della carta d'identità in corso di validità;
    oppure
    scarica MODULO RICHIESTA CESSAZIONE EFFETTI CIVILI DEL MATRIMONIO.doc
    scarica MODULO RICHIESTA CESSAZIONE EFFETTI CIVILI DEL MATRIMONIO.pdf
    scarica MODULO RICHIESTA SEPARAZIONE CONSENSUALE.doc
    scarica MODULO RICHIESTA SEPARAZIONE CONSENSUALE.pdf


    il giorno dell’appuntamento entrambi i coniugi si dovranno presentare personalmente (non è ammessa la procura) innanzi all’Ufficiale di Stato Civile;
    nello stesso giorno verrà redatto l'accordo che sarà sottoscritto dalle parti;
    l’Ufficiale dello Stato Civile deciderà con i coniugi una data per un nuovo appuntamento (da fissare oltre i 30 giorni dalla firma dell'accordo), al fine della conferma dell'accordo stipulato;
    nel giorno prestabilito entrambi i coniugi si dovranno ripresentare innanzi all'Ufficiale di Stato Civile per confermare o meno l'accordo sottoscritto;
    La conferma dell'accordo farà decorrere gli effetti della separazione o divorzio dalla data della sua prima sottoscrizione;
    La mancata comparizione equivarrà a mancata conferma dell’accordo.

ATTENZIONE: non è possibile modificare la data della conferma dell'accordo, nemmeno per ragioni di forza maggiore. La mancata comparizione anche di uno solo dei coniugi, in ogni caso comporterà la mancata conferma dell'accordo, e per addivenire alla separazione/divorzio dovrà essere avviato un nuovo procedimento.
Costi
All’atto dell’accordo dovrà essere corrisposto al Comune di Casoria il diritto fisso pari a € 16,00.
 
COME PAGARE:
 
c/c postale n. 22970800  intestato  a TESORERIA COMUNE DI CASORIA – DIRITTI DI SEGRETERIA indicando nella causale la seguente dicitura: “SEPARAZIONE o DIVORZIO LEGGE 162/2014 con i nominativi di entrambi i coniugi o ex coniugi”.
 
PRESENTARE COPIA DELLA RICEVUTA POSTALE  il giorno dell'accordo.
 
 
 Normativa di riferimento
Decreto Legge 12 Settembre 2014, n. 132, convertito in  Legge 10 Novembre 2014, n. 162
 
 
Riferimenti e contatti
 

    Ufficio:    Ufficio Stato Civile

 

    Indirizzo: Piazza Cirillo n. 1 (sede comunale vecchia)

                  Via Benedetto Croce (Frazione di Arpino)
 

    Telefono: 081.705.32.87  - 081.705.32.84 (ufficio stato civile sito in PiazzaCirillo)

                 081.705.35.09 (ufficio stato civile Frazione di Arpino sito in Via Benedetto Croce)

     Orario di  Apertura  su appuntamento
    Lunedì a Venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,00;  
    Martedi e Giovedì pomeriggio dalle ore 15,30 alle ore17,00

 

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